Conseguimento patenti di tutte le categorie
L’autoscuola Guizza si occupa della gestione diretta dei corsi di teoria per il conseguimento delle patenti A1, A2, A3 e B e dei corsi di guida per il conseguimento della patente B.
I corsi di guida per le categorie AM, A1, A2, A3 e i corsi di teoria e guida per le patenti superiori C1, C, CE, D1, D, DE e abilitazioni professionali CQC merci e persone si svolgono presso il Consorzio Autoscuole Padovane, a cui siamo associati. La gestione della pratica viene presa in carico direttamente dalla nostra amministrazione e poi demandata al centro di istruzione.
Non è possibile conseguire la patente di categoria B1 presso l’autoscuola.
14 anni
• Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
• Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici.
• Quadricicli leggeri la cui massa in ordine di marcia è inferiore o uguale a 425 kg (categoria L6e), e velocità non superiore a 45 km/h; motore termico non superiore a 50 cm3, potenza non superiore a 4 kW (per quad da strada leggeri L6a) e non superiori a 6 kW (per quadricicli leggeri L6b per trasporto merci e/o persone).
16 anni
• Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.
• Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.
• Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli.
Dopo due anni dal conseguimento della patente A1 è possibile ottenere la categoria A2 sostenendo l’esame pratico oppure senza, ma frequentando in autoscuola un corso di 7 ore.
18 anni
• Motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.
ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME ALLA PATENTE DI CATEGORIA A2
N.B. PRESSO LA NOSTRA AUTOSCUOLA NON SVOLGIAMO QUESTA TIPOLOGIA DI ESTENSIONE MA SOLO IL CONSEGUIMENTO PER ESAME
Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A2, anche speciale, senza esame, chi:
- abbia compiuto almeno 18 anni e sia titolare di patente di categoria A1, anche speciale, da almeno due anni.
Si sottolinea che è richiesto il possesso della patente di categoria A1: pertanto non può considerarsi utile per accedere alla formazione la mera abilitazione alla guida sul solo territorio nazionale dei veicoli di categoria A1, riconosciuta ai titolari di patente di categoria B.
FORMAZIONE 7 ORE
- La prima fase della formazione consiste in 3 ore, che possono essere anche collettive, per un numero massimo di allievi pari a cinque.
- La seconda fase della durata complessiva 4 ore riguarda la guida nel traffico. La seconda fase della formazione è esclusivamente individuale e non può essere erogata per più di tre ore in uno stesso giorno.
La formazione della seconda fase sarà considerata dall’istruttore adeguata quando l’allievo sarà in grado di porre in essere i comportamenti di guida ivi descritti in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni.
20 anni se si è titolari della patente A2 da 2 anni, 21 anni per la guida dei tricicli, 24 anni
• Tricicli di potenza superiore a 15 kW.
• Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME ALLA PATENTE DI CATEGORIA A
N.B. PRESSO LA NOSTRA AUTOSCUOLA NON SVOLGIAMO QUESTA TIPOLOGIA DI ESTENSIONE MA SOLO IL CONSEGUIMENTO PER ESAME
Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A, anche speciale, senza esame, chi:
- abbia compiuto almeno 20 anni e sia titolare di patente di categoria A2, anche speciale, da almeno due anni.
FORMAZIONE 7 ORE
- La prima fase della formazione consiste in 3 ore, che possono essere anche collettive, per un numero massimo di allievi pari a cinque.
- La seconda fase della durata complessiva 4 ore riguarda la guida nel traffico. La seconda fase della formazione è esclusivamente individuale e non può essere erogata per più di tre ore in uno stesso giorno.
La formazione della seconda fase sarà considerata dall’istruttore adeguata quando l’allievo sarà in grado di porre in essere i comportamenti di guida ivi descritti in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni.
16 anni
• Quadricicli diversi da quelli riportati sopra, la cui massa in ordine di marcia fino a 450 kg per trasporto persone (categoria L7e) (600 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci) e motore con potenza massima fino a 15 kW.
• Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.
Non è possibile conseguire la patente di categoria B1 presso l’autoscuola.
18 anni
• Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non supera 750 kg.
Se tale rimorchio supera 750 kg, ma la massa massima autorizzata di tale combinazione è comunque inferiore a 4250 kg, allora è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con l’apposito codice comunitario 96, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli (patente B96).
• Macchine agricole.
18 anni
• Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.
18 anni con l’obbligo di patente B
• Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.
18 anni con l’obbligo di patente C1
• Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
• Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
21 anni con l’obbligo di patente B (18 se si consegue la CQC merci)
• Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
21 anni con l’obbligo di patente C (18 se si consegue la CQC merci)
• Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.
21 anni con l’obbligo di patente B
• Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
21 anni con l’obbligo di patente D1
• Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.
24 anni, con obbligo della patente B (21 anni se si consegue la CQC persone)
• Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
Per condurre autobus in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente e per gli scuolabus, occorre in più la CQC Persone.
24 anni, con obbligo della patente D (21 se si consegue la CQC persone)
• Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
21 anni, con obbligo della patente A
• Motoveicoli di massa complessiva fino ad 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente.
Certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla patente A.
21 anni, con obbligo della patente B
• Motoveicoli di massa complessiva oltre 1,3 tonnellate e autovetture in servizio di noleggio con conducente;
• Taxi.
Certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla patente B.
21 anni
• Veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente.
Sostituisce il vecchio KD. Obbligatoria dal 10/9/2008. Chi ha conseguito la patente D e D+E prima del 10/9/2009 può ottenere la CQC persone per documentazione.
• Veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale.
Obbligatoria dal 10/9/2009. Chi ha conseguito la patente C e C+E prima del 10/9/2009 può ottenere la CQC merci per documentazione.
tipo B, A, B+esplosivi, B+radioattivi – 18 anni
• Veicoli che trasportano merci pericolose.
Esistono diversi tipi di patentini – CFP ADR conseguibili con specifico corso.